{"id":63462,"date":"2026-06-25T07:00:00","date_gmt":"2026-06-25T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.altamirahrm.com\/?p=63462"},"modified":"2026-06-23T14:56:06","modified_gmt":"2026-06-23T14:56:06","slug":"legge-di-bilancio-2026-novita-irpef","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2026: tutte le novit\u00e0 IRPEF per le aziende"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge n. 199\/2025 \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2026 introducendo un pacchetto articolato di misure che riguardano da vicino datori di lavoro, responsabili HR e addetti alla gestione del personale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla revisione delle aliquote IRPEF alla detassazione degli aumenti contrattuali, dai premi di produttivit\u00e0 alla riforma del TFR e della previdenza complementare, fino agli incentivi per le assunzioni, le novit\u00e0 sono numerose e operative gi\u00e0 da quest&#8217;anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa guida \u2013 ricavata da un webinar condotto da <a href=\"https:\/\/intelco.it\/\">Intelco<\/a> \u2013 raccoglie e spiega in modo pratico le principali disposizioni, con particolare attenzione agli impatti concreti per chi gestisce buste paga, contratti e adempimenti HR in azienda.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_85 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Revisione_delle_aliquote_IRPEF_2026\" >Revisione delle aliquote IRPEF 2026<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Trattamento_integrativo_e_ulteriore_detrazione\" >Trattamento integrativo e ulteriore detrazione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Detassazione_degli_aumenti_contrattuali\" >Detassazione degli aumenti contrattuali<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Detassazione_dei_premi_di_produttivita\" >Detassazione dei premi di produttivit\u00e0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Detassazione_del_lavoro_notturno_festivo_e_a_turni\" >Detassazione del lavoro notturno, festivo e a turni<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Trattamento_integrativo_speciale_per_il_settore_turistico\" >Trattamento integrativo speciale per il settore turistico<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Infermieri_di_strutture_private_accreditate_imposta_sostitutiva_sugli_straordinari\" >Infermieri di strutture private accreditate: imposta sostitutiva sugli straordinari<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Buoni_pasto_elettronici_nuovo_limite_dal_2026\" >Buoni pasto elettronici: nuovo limite dal 2026<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Novita_su_TFR_e_previdenza_complementare\" >Novit\u00e0 su TFR e previdenza complementare<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Novita_per_lAmministrazione_del_Personale\" >Novit\u00e0 per l&#8217;Amministrazione del Personale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/www.altamirahrm.com\/it\/blog\/legge-di-bilancio-2026-novita-irpef\/#Conclusioni\" >Conclusioni<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Revisione_delle_aliquote_IRPEF_2026\"><\/span>Revisione delle aliquote IRPEF 2026<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La prima novit\u00e0 fiscale di rilievo riguarda la revisione delle aliquote IRPEF. La Legge n. 199\/2025 riduce di due punti percentuali l&#8217;aliquota applicabile alla fascia di reddito compresa tra 28.000 \u20ac e \u20ac50.000 \u20ac, che passa dal 35% al 33%. Le altre fasce rimangono invariate:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>fino a 28.000 \u20ac: aliquota 23%<\/li>\n\n\n\n<li>da 28.000 \u20ac a 50.000 \u20ac: <strong>aliquota 33%<\/strong> (prima era 35%)<\/li>\n\n\n\n<li>oltre 50.000 \u20ac: aliquota 43%<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per fare un esempio concreto: un lavoratore con un reddito imponibile di 40.000 \u20ac risparmia 240 \u20ac lordi di IRPEF nel 2026 rispetto all&#8217;anno precedente. Non una cifra enorme, ma percepibile in busta paga.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i datori di lavoro e i sostituti d&#8217;imposta, l&#8217;impatto \u00e8 operativo: le tabelle di ritenuta devono essere aggiornate nei sistemi paghe a partire dal 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Trattamento_integrativo_e_ulteriore_detrazione\"><\/span>Trattamento integrativo e ulteriore detrazione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il trattamento integrativo e l&#8217;ulteriore detrazione introdotti come misure strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 sono stati confermati per il 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trattamento integrativo<\/strong> (per redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 \u20ac):<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Reddito da lavoro dipendente (RDL)<\/strong><\/td><td><strong>Beneficio spettante<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Fino a 8.500 \u20ac<\/td><td>7,1% del RDL<\/td><\/tr><tr><td>Da 8.500 \u20ac a 15.000 \u20ac<\/td><td>5,3% del RDL<\/td><\/tr><tr><td>Da 15.000 \u20ac a 20.000 \u20ac<\/td><td>4,8% del RDL<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Ulteriore detrazione d&#8217;imposta<\/strong> (per redditi complessivi tra 20.000 \u20ac e 40.000 \u20ac):<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Reddito complessivo (RC)<\/strong><\/td><td><strong>Detrazione annua<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Da 20.000 \u20ac a 32.000 \u20ac<\/td><td>1.000 \u20ac fissi<\/td><\/tr><tr><td>Da 32.000 \u20ac a 40.000 \u20ac<\/td><td>1.000 \u20ac \u00d7 (40.000 &#8211; RC) \/ 8.000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Entrambe le misure restano a carico del sostituto d&#8217;imposta in sede di conguaglio, senza modifiche procedurali rispetto al 2025.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Detassazione_degli_aumenti_contrattuali\"><\/span>Detassazione degli aumenti contrattuali<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Una delle misure pi\u00f9 rilevanti introdotta dall&#8217;art. 1, comma 7 della Legge n. 199\/2025 riguarda la tassazione agevolata degli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come funziona in sintesi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si applica un&#8217;imposta sostitutiva del <strong>5%<\/strong> (in luogo di IRPEF e addizionali) sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026<\/li>\n\n\n\n<li>Riguarda gli aumenti derivanti da <strong>CCNL rinnovati tra il 2024 e il 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Il requisito reddituale \u00e8 un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a <strong>33.000 \u20ac<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Il lavoratore pu\u00f2 rinunciare con atto scritto e optare per la tassazione ordinaria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La <strong>detassazione<\/strong> si applica agli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (12 mensilit\u00e0, 13ma, 14ma) e ai relativi istituti indiretti come malattia, maternit\u00e0 e infortunio. Sono invece <strong>esclusi<\/strong> gli straordinari (salvo quelli notturni o festivi), le indennit\u00e0 di turno, le somme una tantum per carenza contrattuale e gli aumenti previsti da contratti territoriali o aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota importante:<\/strong> se gli aumenti sono stati assorbiti in presenza di superminimo individuale, la detassazione si applica comunque sull&#8217;incremento previsto dal CCNL.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i principali CCNL interessati dalla misura figurano: Alimentari Industria, Autotrasporto Merci e Logistica, Energia e Petrolio, Gomma Plastica Industria, Metalmeccanici Industria e Terziario Confcommercio. I chiarimenti applicativi sono stati forniti dalla Circolare n. 2\/2026 dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Detassazione_dei_premi_di_produttivita\"><\/span>Detassazione dei premi di produttivit\u00e0<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>I commi 8-9 dell&#8217;art. 1 della Legge n. 199\/2025 riducono ulteriormente l&#8217;imposta sostitutiva sui premi di produttivit\u00e0 e sulla partecipazione agli utili. Per il 2026 e il 2027, l&#8217;aliquota scende all\u2019<strong>1%<\/strong> (dal precedente 5%), con un limite massimo detassabile elevato a <strong>5.000<\/strong> <strong>\u20ac <\/strong>per tutti i lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><\/td><td><strong>Anno 2025<\/strong><\/td><td><strong>Anno 2026<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Imposta sostitutiva<\/td><td>5%<\/td><td><strong>1%<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Limite premi detassabili<\/td><td>3.000 \u20ac (4.000 \u20ac con coinvolgimento paritetico)<\/td><td><strong>5.000 \u20ac<\/strong> (limite unico)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Su un premio di risultato lordo di 1.000 \u20ac, il lavoratore nel 2026 porta a casa 899 \u20ac netti contro gli 862 \u20ac del 2025: un vantaggio di 36,33 \u20ac sulla singola erogazione. La conversione in welfare resta la scelta pi\u00f9 conveniente per entrambe le parti (netto pieno per il lavoratore, zero contributi per l&#8217;azienda).<\/p>\n\n\n\n<p>I requisiti per accedere alla detassazione restano invariati: accordo di secondo livello depositato all\u2019Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) entro 30 giorni dalla sottoscrizione, indicatori di produttivit\u00e0 misurabili e verificabili, incrementalit\u00e0 di almeno un indicatore nel periodo di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Detassazione_del_lavoro_notturno_festivo_e_a_turni\"><\/span>Detassazione del lavoro notturno, festivo e a turni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Si tratta di un <strong>regime fiscale agevolato temporaneo<\/strong>. I commi 10-12 dell&#8217;art. 1 della Legge n. 199\/2025 introducono un&#8217;imposta sostitutiva del <strong>15%<\/strong> sulle maggiorazioni e indennit\u00e0 per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>lavoro notturno (ai sensi di legge e dei CCNL)<\/li>\n\n\n\n<li>lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale<\/li>\n\n\n\n<li>indennit\u00e0 di turno ed emolumenti connessi al lavoro a turni<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il reddito da lavoro dipendente nel 2025 non deve essere superiore a 40.000 \u20ac. Il limite massimo di importo detassabile \u00e8 di <strong>1.500 \u20ac annui<\/strong> (che funziona da franchigia: le somme eccedenti rientrano nel reddito ordinario).<\/p>\n\n\n\n<p>Comprende le indennit\u00e0 di reperibilit\u00e0 previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro (notturno, festivo\/riposo, a turni).<\/p>\n\n\n\n<p>Sono esclusi dalla misura i settori della somministrazione di alimenti e bevande e il comparto turistico, gi\u00e0 beneficiari del trattamento integrativo speciale. Sono inoltre escluse le retribuzioni dirette ordinarie (comprese 13ma e 14ma) e il lavoro straordinario non festivo o notturno.<\/p>\n\n\n\n<p>Il lavoratore accede automaticamente alla tassazione agevolata, senza presentare istanza. Pu\u00f2 invece rinunciare esplicitamente, optando per la tassazione ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche per questa misura, la Circolare n. 2\/2026 dell&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito i dettagli applicativi, inclusa l&#8217;estensione alle indennit\u00e0 di reperibilit\u00e0 previste dai CCNL.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Trattamento_integrativo_speciale_per_il_settore_turistico\"><\/span>Trattamento integrativo speciale per il settore turistico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande (inclusi stabilimenti termali) \u00e8 stato confermato fino al 30 settembre 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>La misura prevede un beneficio pari al <strong>15% delle retribuzioni lorde<\/strong> percepite per prestazioni di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. \u00c8 destinata a lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 \u20ac, non concorre alla formazione del reddito imponibile (agisce quindi come un incremento netto) ed \u00e8 cumulabile con altre detrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Infermieri_di_strutture_private_accreditate_imposta_sostitutiva_sugli_straordinari\"><\/span>Infermieri di strutture private accreditate: imposta sostitutiva sugli straordinari<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2026 estende agli infermieri dipendenti da strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva al <strong>5%<\/strong> gi\u00e0 previsto per i colleghi del Servizio Sanitario Nazionale. La misura si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati a partire dal 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>I punti operativi principali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aliquota:<\/strong> 5% in sostituzione di IRPEF e addizionali regionali\/comunali<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ambito:<\/strong> esclusivamente i compensi per lavoro straordinario<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Esclusione:<\/strong> le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 riferite all&#8217;anno 2025<\/li>\n\n\n\n<li>Il lavoratore pu\u00f2 rinunciare all&#8217;imposta sostitutiva optando per la tassazione ordinaria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La misura allinea il trattamento fiscale degli infermieri del privato accreditato a quello del pubblico, riconoscendo la loro funzione di sostegno al Servizio Sanitario Nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Buoni_pasto_elettronici_nuovo_limite_dal_2026\"><\/span>Buoni pasto elettronici: nuovo limite dal 2026<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il comma 14 dell&#8217;art. 1 della Legge n. 199\/2025 incrementa il valore giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici da <strong>8 \u20ac a 10 \u20ac<\/strong>. I limiti per le altre forme restano invariati: \u20ac4 per i ticket cartacei, \u20ac5,29 per le indennit\u00e0 sostitutive (cantieri edili e zone prive di ristorazione).<\/p>\n\n\n\n<p>Va ricordato che i buoni pasto, a differenza di altri fringe benefit, devono essere <strong>riconosciuti alla generalit\u00e0 dei dipendenti o a categorie omogenee<\/strong>, non ad personam. \u00c8 quindi opportuno verificare che il regolamento aziendale o l&#8217;accordo di secondo livello delimiti con chiarezza i destinatari.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Novita_su_TFR_e_previdenza_complementare\"><\/span>Novit\u00e0 su TFR e previdenza complementare<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo anche sulla previdenza complementare e sulla destinazione del TFR. Le disposizioni principali entreranno in vigore in due momenti: alcune gi\u00e0 dal 1\u00b0 gennaio 2026, altre dal 1\u00b0 luglio 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aumento del limite di deducibilit\u00e0 dei contributi<\/h3>\n\n\n\n<p>Dal periodo d&#8217;imposta 2026, il limite annuo di deducibilit\u00e0 dei contributi versati alle forme di previdenza complementare sale da 5.164,57 \u20ac a <strong>5.300<\/strong> <strong>\u20ac <\/strong>per tutti i lavoratori del settore privato.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Regime agevolato per i lavoratori di prima occupazione<\/h3>\n\n\n\n<p>Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare per la prima volta <strong>dopo il 31 dicembre 2006<\/strong>, dal sesto anno di iscrizione al fondo pensione e per i successivi 20 anni \u00e8 possibile dedurre contributi alla previdenza complementare in misura superiore al limite ordinario di 5.300 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p>La deduzione aggiuntiva si calcola sottraendo da <strong>26.500 \u20ac<\/strong> (5.300 \u20ac \u00d7 5 anni) il totale dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione al fondo. Ci sono due limiti da rispettare: la deduzione aggiuntiva annua non pu\u00f2 superare <strong>2.650 \u20ac<\/strong>, e il totale deducibile complessivo in un anno non pu\u00f2 eccedere<strong>7.950 \u20ac<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><\/td><td><strong>Importo<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Limite base annuo<\/td><td>5.300 \u20ac<\/td><\/tr><tr><td>Deduzione aggiuntiva massima annua<\/td><td>2.650 \u20ac<\/td><\/tr><tr><td>Massimale complessivo annuo<\/td><td>7.950 \u20ac<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Rimane un&#8217;<strong>incertezza interpretativa sulla decorrenza<\/strong>: il comma 202 indica il 1\u00b0 luglio 2026, il comma 201 fa riferimento al periodo d&#8217;imposta 2026. Si attendono chiarimenti ufficiali dall&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Trasferibilit\u00e0 della posizione individuale (posticipato dal 1\u00b0 luglio 2026 al 1\u00b0 novembre 2026)<\/h3>\n\n\n\n<p>La nuova normativa rafforza la libert\u00e0 del lavoratore nella gestione della propria posizione previdenziale su tre fronti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Eliminazione dei vincoli contrattuali:<\/strong> vengono soppresse le clausole che legavano il versamento del TFR e del contributo datoriale esclusivamente ai contratti collettivi di riferimento<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Piena mobilit\u00e0:<\/strong> il contributo datoriale pu\u00f2 essere trasferito verso qualsiasi fondo pensione scelto dal lavoratore, sia esso chiuso o aperto<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Diritto di trasferimento:<\/strong> il lavoratore mantiene il diritto di trasferire la propria posizione previdenziale dopo due anni di partecipazione al fondo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si attendono chiarimenti ufficiali sulla concreta applicazione della trasferibilit\u00e0 del contributo datoriale.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ampliamento della platea dei datori obbligati al Fondo di Tesoreria INPS<\/h3>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2026 modifica progressivamente la soglia dimensionale che obbliga le aziende private a versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, abbassandola nel tempo dagli attuali 50 addetti fino a 40.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Anno verifica media<\/strong><\/td><td><strong>Media minima addetti<\/strong><\/td><td><strong>Decorrenza obbligo<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>2025<\/td><td>60<\/td><td>Gennaio 2026<\/td><\/tr><tr><td>2026<\/td><td>60<\/td><td>Gennaio 2027<\/td><\/tr><tr><td>2027<\/td><td>50<\/td><td>Gennaio 2028<\/td><\/tr><tr><td>2028\u20132030<\/td><td>50<\/td><td>Gennaio anno successivo<\/td><\/tr><tr><td>2031<\/td><td>40<\/td><td>Gennaio 2032<\/td><\/tr><tr><td>Successivi<\/td><td>40<\/td><td>Periodi successivi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 principale riguarda le aziende che fino al 2025 erano escluse dall&#8217;obbligo perch\u00e9 sotto soglia al 31 dicembre 2006 o nell&#8217;anno di costituzione: dal 2026 rientrano nell&#8217;obbligo se raggiungono le nuove soglie, verificate sulla media dei dipendenti nell&#8217;anno precedente (1\u00b0 gennaio \u2013 31 dicembre).<\/p>\n\n\n\n<p>Un elemento importante: <strong>l&#8217;ingresso nel Fondo di Tesoreria INPS ha carattere definitivo<\/strong>. Le eventuali riduzioni della forza lavoro successive al sorgere dell&#8217;obbligo non fanno cessare l&#8217;obbligo stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Come si calcola la soglia dimensionale<\/h4>\n\n\n\n<p>Il calcolo della soglia si basa sul metodo definito dall&#8217;INPS (mess. 3506\/2009). Per ciascun lavoratore si considerano i mesi o frazioni di mese di attivit\u00e0, conteggiando <strong>26 giornate convenzionali<\/strong> per ogni mese intero. La sommatoria delle giornate si divide per 312 (26 X 12). L&#8217;obbligo scatta con almeno <strong>15.600 giornate annue<\/strong> (50 X 26 X 12). I dipendenti a tempo parziale sono calcolati in proporzione all&#8217;orario pattuito. Non sono previsti arrotondamenti: un risultato di 49,99 esclude l&#8217;obbligo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I soggetti inclusi nel computo <\/strong>sono tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla tipologia contrattuale, apprendisti, lavoratori distaccati (nell&#8217;organico del distaccante), soci di cooperative con rapporto subordinato.<\/p>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2026 introduce inoltre una distinzione tra due criteri applicativi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Criterio dinamico<\/strong> (nuovo): dal 1\u00b0 gennaio 2026 sono soggetti all&#8217;obbligo anche i datori che raggiungono la soglia dimensionale in anni successivi all&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0, ampliando progressivamente la platea<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Criterio statico<\/strong> (invariato per le neocostituite): per le aziende di nuova costituzione, il raggiungimento della soglia nell&#8217;anno di inizio attivit\u00e0 fa sorgere immediatamente l&#8217;obbligo, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Lavoratori interessati ed esclusi<\/h4>\n\n\n\n<p>L&#8217;obbligo riguarda i lavoratori a cui si applica l&#8217;art. 2120 c.c. in materia di TFR (mess. INPS 10577\/2007 e 19165\/2007). Sono tuttavia escluse alcune categorie specifiche:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 3 mesi<\/li>\n\n\n\n<li>Lavoratori con TFR corrisposto mensilmente (es. marittimi)<\/li>\n\n\n\n<li>Lavoratori con TFR accantonato presso soggetti terzi (es. casse edili)<\/li>\n\n\n\n<li>Stagionali agroalimentari senza termine predeterminato<\/li>\n\n\n\n<li>Lavoratori a domicilio<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Impiegati, quadri e dirigenti agricoli (assicurati ENPAIA)<\/li>\n\n\n\n<li>Lavoratori iscritti a fondi speciali (art. 1, co. 8, D.M. 30\/01\/2007)<\/li>\n\n\n\n<li>Trattamento di fine mandato agli amministratori (D.Lgs. 267\/2000)<\/li>\n\n\n\n<li>Indennit\u00e0 di fine incarico per aspettativa sindacale\/elettiva (art. 31, L. 300\/1970)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Indicazioni operative: Circolare INPS n. 12\/2026<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>I termini di versamento <\/strong>prevedono il pagamento mensile entro il giorno 16 del mese successivo, con le stesse modalit\u00e0 dei contributi previdenziali obbligatori. Il versamento \u00e8 al netto della quota 0,50% del TFR. Nessuna agevolazione o esenzione \u00e8 prevista, trattandosi di obbligo di natura previdenziale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le misure compensative per il datore di lavoro <\/strong>prevedono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Esonero dal contributo al Fondo di Garanzia (0,20% o 0,40%)<\/li>\n\n\n\n<li>Esonero di 0,28% sui contributi sociali a carico del datore di lavoro<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tra gli adempimenti operativi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Richiesta codice di autorizzazione &#8220;1R&#8221;<\/li>\n\n\n\n<li>Invio Modello SC34<\/li>\n\n\n\n<li>Verifica INPS per assegnazione codice<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Incentivi previdenziali \u2013 TFR: cosa cambia dal 1\u00b0 luglio 2026<\/h3>\n\n\n\n<p>Con la Legge di Bilancio 2026 cambia radicalmente la disciplina della destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato. La finalit\u00e0 \u00e8 potenziare il secondo pilastro previdenziale, estendendo la platea degli aderenti alla previdenza complementare.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco cosa cambia dal primo luglio 2026:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Silenzio-assenso rafforzato:<\/strong> in assenza di una scelta esplicita, il TFR maturando viene conferito automaticamente alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Obblighi per il datore di lavoro:<\/strong> al momento dell&#8217;assunzione, il datore \u00e8 tenuto a fornire al lavoratore un&#8217;informativa completa sulle opzioni di destinazione del TFR e sulle forme di previdenza complementare previste dagli accordi applicabili<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Dipendenti di prima occupazione<\/h4>\n\n\n\n<p>Entro 60 giorni dall&#8217;assunzione il lavoratore pu\u00f2 scegliere esplicitamente la destinazione del TFR (lasciarlo in azienda o versarlo a un fondo pensione). In assenza di scelta, dal 61\u00b0 giorno scatta l&#8217;adesione automatica al fondo di previdenza complementare collettiva, con versamento retroattivo dal giorno dell&#8217;assunzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il meccanismo del silenzio-assenso non si limita al solo TFR: prevede anche il versamento della contribuzione datoriale e del lavoratore secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi. Per quanto riguardala<strong> forma pensionistica di destinazione<\/strong>, l&#8217;adesione avviene verso il fondo collettivo previsto dagli accordi applicabili (nazionale, territoriale o aziendale). Se ne sono previsti pi\u00f9 di uno, si sceglie quello con il maggior numero di aderenti aziendali, salvo diverso accordo sindacale. In assenza di qualsiasi forma pensionistica prevista dai contratti collettivi, o se il lavoratore non esprime alcuna preferenza, il TFR confluisce automaticamente nel fondo <strong>COMETA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Dipendenti non di prima occupazione<\/h4>\n\n\n\n<p>Il datore di lavoro aggiorna il lavoratore alla data di assunzione sulla possibilit\u00e0 di scelta della destinazione del TFR. Si distinguono due casistiche:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Lavoratore gi\u00e0 iscritto a un fondo:<\/strong> entro 60 giorni comunica il fondo a cui vuole continuare a versare o indica un nuovo fondo. In assenza di comunicazione, scatta il silenzio-assenso con iscrizione al fondo previdenziale di categoria<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lavoratore non iscritto ad alcun fondo:<\/strong> ha 6 mesi per esprimere la scelta di destinazione (indicazione in attesa di conferma)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Fondi pensione: fondi chiusi e fondi aperti<\/h4>\n\n\n\n<p>La scelta di destinazione del TFR, che sia automatica o esplicita, incide sulla tipologia di fondo complementare. La normativa predilige i fondi negoziali (chiusi) laddove previsti da accordi collettivi.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fondi chiusi (negoziali):<\/strong> istituiti tramite accordi o contratti collettivi per specifiche categorie di lavoratori, riservati al settore o azienda che li ha istituiti. Generalmente offrono costi di gestione pi\u00f9 bassi grazie alle economie di scala. La partecipazione \u00e8 spesso legata all&#8217;adesione a specifici contratti collettivi<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fondi aperti:<\/strong> istituiti da banche, assicurazioni e societ\u00e0 di gestione del risparmio. Aperti a qualsiasi lavoratore indipendentemente dal settore o contratto. Permettono maggiore libert\u00e0 di scelta e diversificazione, ma i costi di gestione sono generalmente pi\u00f9 elevati rispetto ai fondi chiusi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Novita_per_lAmministrazione_del_Personale\"><\/span>Novit\u00e0 per l&#8217;Amministrazione del Personale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio prevede significative misure in materia di agevolazioni contributive e sostegno alla famiglia.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Esonero per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno<\/h3>\n\n\n\n<p>Viene introdotto un esonero parziale dai contributi previdenziali per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre 2026, con una durata massima di 24 mesi. La misura \u00e8 rivolta ai datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e punta a incrementare l&#8217;occupazione giovanile stabile e le pari opportunit\u00e0 per le lavoratrici svantaggiate. Per la piena operativit\u00e0 si attendono le istruzioni INPS e un decreto interministeriale.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni dettagli:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Beneficiari<\/strong>: Datori di lavoro privati per nuove assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato. Sono esclusi i premi INAIL<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Risorse Stanziate<\/strong>: La spesa autorizzata ammonta a 154 milioni di \u20ac per il 2026, 400 milioni di \u20ac per il 2027 e 271 milioni di \u20ac per il 2028<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Incentivo al posticipo del pensionamento<\/h3>\n\n\n\n<p>Per i lavoratori che nel 2026 maturano il diritto alla pensione anticipata per anzianit\u00e0 contributiva e scelgono di restare al lavoro, la Legge prevede un meccanismo di incentivo: la quota di contribuzione pensionistica normalmente a carico del lavoratore viene corrisposta direttamente come retribuzione aggiuntiva, senza essere versata all&#8217;INPS. Viene contestualmente sospeso il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Per il dipendente si traduce in un salario netto pi\u00f9 elevato; per l&#8217;azienda, nella possibilit\u00e0 di trattenere personale esperto.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Incentivo all&#8217;assunzione di madri lavoratrici<\/h3>\n\n\n\n<p>Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (esclusi i premi INAIL) per l&#8217;assunzione di donne con almeno tre figli, tutti minori di 18 anni, che risultino disoccupate da almeno 6 mesi. Limite massimo di 8.000 \u20ac annui, durata di 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato e 12 mesi per quelli a tempo determinato.<\/p>\n\n\n\n<p>La misura mira a promuovere l&#8217;occupazione delle madri di famiglie numerose, supportare la conciliazione tra vita professionale e personale e ridurre il divario occupazionale di genere.<\/p>\n\n\n\n<p>Si attendono le istruzioni operative INPS.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Incentivi per la trasformazione di contratti part-time<\/h3>\n\n\n\n<p>Per i datori di lavoro privati che trasformano contratti da tempo pieno a part-time per lavoratori o lavoratrici con almeno tre figli conviventi (applicabile fino al decimo anno di et\u00e0 del figlio pi\u00f9 piccolo), \u00e8 previsto un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali a carico dell&#8217;azienda (esclusi INAIL), con un tetto di 3.000 \u20ac annui per 24 mesi. La riduzione di orario richiesta \u00e8 di almeno il 40% rispetto al tempo pieno. La misura non \u00e8 cumulabile con altri esoneri contributivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa misura supporta l&#8217;equilibrio vita-lavoro, favorisce la presenza di lavoratori qualificati, riduce il turnover e promuove il benessere familiare.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Misure per la famiglia e la genitorialit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2026 interviene anche su congedi e sostegno alla genitorialit\u00e0, con ricadute operative per chi gestisce le assenze in azienda.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Estensione del congedo parentale:<\/strong> il congedo parentale viene esteso ai figli fino a 14 anni (e fino al quattordicesimo anno dall&#8217;ingresso in famiglia per adozioni e affidamenti)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Permessi per malattia del figlio:<\/strong> i giorni annui di permesso non retribuito per malattia dei figli tra 3 e 14 anni passano <strong>da 5 a<\/strong> <strong>10 giorni per ciascun genitore<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estensione dei contratti a termine per sostituzione:<\/strong> i contratti a tempo determinato stipulati per sostituire lavoratori in congedo di maternit\u00e0 o parentale possono ora proseguire anche dopo il rientro del lavoratore sostituito, per un periodo di affiancamento e trasferimento di mansioni, fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Le aziende con meno di 20 dipendenti beneficiano di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore per questi contratti<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bonus mensile per lavoratrici madri:<\/strong> per il 2026 \u00e8 previsto un bonus mensile di \u20ac60, esente da imposte e contributi, per lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) e autonome con almeno due figli. Si applica fino al decimo anno di et\u00e0 del secondo figlio (o fino ai 18 anni del minore per famiglie con tre o pi\u00f9 figli). Il requisito \u00e8 un reddito da lavoro non superiore a 40.000 \u20ac. Le mensilit\u00e0 da gennaio a novembre 2026 saranno erogate in un&#8217;unica soluzione dall&#8217;INPS a dicembre 2026<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusioni\"><\/span>Conclusioni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2026 porta con s\u00e9 un insieme di misure che richiedono interventi concreti nella gestione del personale: aggiornamento delle tabelle di ritenuta, verifica dei CCNL applicabili per la detassazione degli aumenti, revisione dei processi di onboarding per il nuovo regime TFR, valutazione delle soglie per il Fondo di Tesoreria INPS, e monitoraggio degli incentivi contributivi ancora in attesa di istruzioni operative.<\/p>\n\n\n\n<p>Per chi gestisce buste paga e adempimenti HR, il 2026 \u00e8 un anno di transizione con scadenze differenziate: alcune misure sono gi\u00e0 operative da gennaio, altre \u2013 in particolare quelle legate alla previdenza complementare e al silenzio-assenso sul TFR \u2013 entrano in vigore dal 1\u00b0 luglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenere sotto controllo questi aggiornamenti non \u00e8 solo un obbligo normativo: \u00e8 anche un&#8217;opportunit\u00e0 per comunicare ai propri dipendenti i benefici concreti che queste misure portano in busta paga.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sul testo della Legge n. 199\/2025 e sui chiarimenti disponibili alla data di pubblicazione. Per alcune misure si attendono ancora istruzioni operative INPS o chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate: si raccomanda di verificare gli aggiornamenti ufficiali prima di applicarle operativamente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge n. 199\/2025 \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2026 introducendo un pacchetto articolato di misure che riguardano da vicino datori di lavoro, responsabili HR e addetti alla gestione del personale. 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